REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

 

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

 

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

  1. L’adesione decorre dalla delibera del Consiglio Nazionale.
  2. La decisione positiva o negativa assunta dal Consiglio Nazionale è comunicata a mezzo posta elettronica o altro mezzo equivalente all’interessato e a tutti i soci effettivi.
  3. Contro la delibera del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Giunta Esecutiva nel termine perentorio di 10 giorni. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

 

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

  1. Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata, con allegata copia della delibera assembleare per le associazioni territoriali; efficacia delle dimissioni a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo solo se comunicate entro il mese di settembre; in caso contrario efficacia a partire dal primo giorno del secondo anno solare successivo; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.
  2. Recesso del socio:
    1. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell’anno solare in corso;
    2. in presenza di giusta causa ostativa alla prosecuzione del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
  3. Cessazione dell’attività sociale fermo restando gli obblighi contributive di cui al punto 2 lett. B.

 

CAPO III – Sanzioni

  1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all’interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
  2. decadenza dei rappresentanti dagli organi sociali: deliberata dalla Giunta Esecutiva per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dalla stessa associazione di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ivi compresa l’immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica; in particolare la perdita di una carica rappresentativa/dirigenziale nell’associazione di appartenenza;
  3. espulsione dell’associazione territoriale: deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza qualificata, in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l’espulsione è applicata in caso di grave morosità contributiva.

 

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

 

CAPO I - Convocazione delle riunioni

  1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata con lettera spedita tramite servizio postale, fax, email o altro mezzo di comunicazione, con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno. Possibilità di trasmissione, anche differita della relativa documentazione, entro i 3 giorni precedenti per l’Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi.
  2. Preavviso
    1. Assemblea: 15 giorni, ridotti a 10 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
    2. Consiglio Nazionale e Giunta Esecutiva: 8 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
  3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente
    1. Assemblea: su richiesta del Consiglio Nazionale o almeno del 20 % dei voti totali;
    2. Consiglio Nazionale, Giunta Esecutiva: su richiesta di 1/4 dei componenti;
    3. Consiglio Nazionale: possibile richiesta anche da parte dei Revisori dei Conti limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.
  4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea, in caso di inerzia del Presidente protratta da 10 giorni dalla richiesta.
  5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione, la richiesta di convocazione, deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea, di ciascun componente del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva.
  6. Integrazione dell’ordine del giorno:
    1. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
    2. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta:
      1. dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
      2. da almeno la metà dei componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

 

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

  1. Quorum costitutivi:
    1. Assemblea: almeno il 25% dei voti esercitabili, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima prevista dallo Statuto.
    2. Consiglio Nazionale: maggioranza dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti
    3. Giunta Esecutiva: maggioranza dei componenti.
    4. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
    5. solo per il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
  2. Presidenza: Presidente della Confederazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età.
  3. Segreteria:
    1. Assemblea, Consiglio Nazionale e Giunta Esecutiva: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata all’interno della struttura associativa;
    2. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.Deleghe: presenza non delegabile nel Consiglio Nazionale e nella Giunta Esecutiva.
  4. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.
  5. Possibilità di inversione dei punti all’ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti present

 

CAPO III – Deliberazioni e verbali

  1. Quorum deliberativi generali
    1. in Assemblea e Consiglio Nazionale: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In Giunta Esecutiva: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche;
    2. in Assemblea, Consiglio Nazionale e Giunta Esecutiva: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
  2. Quorum deliberativi speciali
    1. Norme contenute nell’art.18 dello Statuto.
  3. Modalità di votazione
    1. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea può chiederne l’utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento;
    2. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un’ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell’organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l’espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione;
    3. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti;
    4. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
    5. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
    6. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio nazionale e Giunta esecutiva; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti
    7. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall’invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell’approvazione;
    8. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi  ed in possesso di tale qualifica alla data dell’Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

 

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

 

CAPO I – Principi generali

  1. Gratuità generalizzata delle cariche; sono rimborsabili le spese documentate, secondo le prescrizioni di legge, sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Su delibera del Consiglio Nazionale, possono essere previsti compensi e/o indennità di carica.
  2. Durata massima dei mandati: tutte le cariche hanno durata di 4 anni con possibilità di ulteriori rielezioni.
  3. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica sociali: per la ricomposizione della Giunta Esecutiva, elezioni suppletive in Consiglio Nazionale; in tutti gli altri organi, possibilità di subentro del primo dei non eletti; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità.

 

CAPO II – Requisiti di accesso

  1. Per il concorso alla Presidenza della Confederazione, oltre ad essere immessi in lista coloro  che ricoprano una carica rappresentativa/elettiva nell’associazione territoriale di appartenenza, possono essere incluse anche persone dotate di comprovata capacità tecnina, amministrativa e sindacale particolarmente esperte nei settori rappresentati.
  2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive;
  3. Per Revisori dei Conti non è richiesto il requisito dell’inquadramento nelle strutture dei soci effettivi.

 

CAPO III – Decadenza

  1. Mancanza del requisito della carica rappresentativa/elettiva nell’associazione territoriale di appartenenza: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall’associazione di appartenenza.
  2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall’associazione territoriale; dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell’anno solare;
  3. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa.

 

TITOLO IV ELEZIONI

 

CAPO I - Formazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti negli organi direttivi e dei Revisori dei conti

  1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: candidature espresse dalla base associativa in proporzione ai contributi versati a rilevanza regionale, al fine di garantire una adeguata rappresentanza sul territorio.
  2. Per i Revisori dei conti: candidature espresse dalla base associativa, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Preferibilmente far ricadere la scelta su rappresentanti di associazioni che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
  3. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: riduzione proporzionale dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
  4. Il numero di preferenze da esprimere deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi, ma il numero di preferenze non può  superare i 2/3 degli eligendi.
  5. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

 

CAPO II – Procedura per l’elezione del Presidente

  1. Riferimento art. 13 dello Statuto.
  2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un ulteriore membro..
  3. La Commissione è coordinata dal componente più anziano di età.
  4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Nazionale.
  5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di Designazione.
  6. In caso di due o più canditati, predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
  7. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
    1. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di Designazione si intende respinta;
    2. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
    3. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
    4. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
  8. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di Designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di Designazione.
  9. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Nazionale.
  10. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Nazionale.
  11. In caso di voto negativo dell'Assemblea si procederà ad effettuare una nuova consultazione, con un secondo mandato della Commissione di Designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Nazionale.
  12. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell’Assemblea, la proposta della Commissione di Designazione, approvata dal Consiglio Nazionale, non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

 

CAPO III – Procedura per l’elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal Consiglio Nazionale indicai i Vice Presidenti individuati tra i membri elettivi, attribuendo le rispettive deleghe e li sottopone all’approvazione del Consiglio nazionale.