Art. 11 – Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta:

  1. dal Presidente;
  2. dai due Vice Presidenti;
  3. dai tre membri eletti dal Consiglio Nazionale.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all’art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l’attuazione della mission e del ruolo della Confederazione.
Nel caso in cui uno dei membri venga a mancare per qualsiasi motivo nel corso del proprio mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina del suo sostituto. Il componente così nominati rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.
Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare singole riunioni, persone ritenute particolarmente esperte in considerazione dei temi all’ordine del giorno.
La Giunta Esecutiva si riunisce almeno ogni 3(tre) mesi.
Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni della Giunta Esecutiva, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.
Sono competenze distintive della Giunta Esecutiva:

  • stabilire l’azione a breve termine della Confederazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
  • dirigere l’attività della Confederazione nell’ambito delle direttive della Assemblea e del Consiglio Nazionale e controllarne i risultati;
  • deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Nazionale;
  • istituire eventuali Commissioni e Gruppi Tecnici di supporto all’attività dei Vice Presidenti;
  • sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea;
  • esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Nazionale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
  • pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l’adesione contro il rigetto della domanda;
  • deliberare le sanzioni previste all’articolo 7;
  • esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.