Possono aderire a C.A.I. :
a) le Associazioni, rappresentative di qualsiasi ambito territoriale, che perseguono finalità analoghe o compatibili con quelle di cui al precedente art. 2;
b) ogni altra struttura organizzativa, in qualsiasi forma costituita, che non persegua finalità in contrasto con gli scopi di cui all'art. 2;
c) le singole imprese, che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 2 e/o attività con esse integrate o connesse, ma solo se operanti in ambiti territoriali ove non è costituita un’organizzazione già aderente a C.A.I..
Gli statuti adottati dai soci aderenti a C.A.I., devono necessariamente prevedere scopi compatibili con quelli fissati nel presente Statuto.