Art. 5 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e compilata su appositi moduli predisposti da C.A.I., a cui dovranno essere allegati: Atto Costitutivo e Statuto vigente dell’Associazione; nominativo dei componenti degli Organi Direttivi; numero delle imprese associate ed altri dati riguardanti le loro caratteristiche economiche e strutturali.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto e di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti.
Previa istruttoria condotta dagli uffici associativi in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci aggregati.
Sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.
Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato.
Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.