Art. 18 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 60% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 40% dei voti totali esercitabili.
Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite lettera raccomandata, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta  comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 51% dei voti presenti che rappresentino almeno il 60% dei voti esercitabili.
La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge 23/12/1996 nr. 662 – art. 3 – comma 190.