Art. 16 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque pervengono alla Confederazione a qualsiasi titolo, nonché dai proventi delle quote associative e da eventuali eccedenze di attività derivanti dalle gestioni annuali, dalle elargizioni o dai contributi da parte di enti pubblici, privati, consorzi, persone fisiche o società sotto qualsiasi forma
costituite.
L'adesione alla Confederazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento dei contributi associativi annui.
E' comunque facoltà degli aderenti alla Confederazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti dei contributi annuali e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne rimborsabili in nessun caso e pertanto, nemmeno in caso di scioglimento della Confederazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Confederazione, può farsi luogo alla richiesta del rimborso di quanto versato.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
La Confederazione può emettere titoli di solidarietà.