Art. 10 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici) eletti dall’Assemblea e scelti tra i rappresentanti legali o delegati dei soci effettivi. Possono inoltre essere eletti persone non socie di provata capacità tecnica, amministrativa e sindacale, particolarmente esperte nei settori rappresentati settore agromeccanico.
Il Consiglio è composto:
a) dal Presidente;
b) dai due Vice-Presidenti individuati tra i rappresentanti elettivi nominati dall’Assemblea;
c) dai rappresentanti elettivi nominati dall’Assemblea.
Almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, dovranno essere fatti pervenire a C.A.I., i nominativi dei candidati designati per l'elezione a consigliere.
Le modalità per la loro elezione sono disciplinate dal regolamento di attuazione del seguente statuto.
Al Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed il Direttore Generale.
Possono essere invitati al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, tutti i Past-President, i Presidenti delle Federazioni Regionali, il Rappresentante Nazionale delle Sezioni di Settore.
I componenti elettivi del Consiglio Nazionale durano in carica 4 (quattro) anni, scadono in occasione dell’Assemblea Ordinaria prevista per il rinnovo delle cariche e possono essere rieletti allo stesso titolo.
Il Consiglio Nazionale si riunisce, di regola, almeno due volte all’anno. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e
verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Nazionale nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti, sono previste nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
Sono competenze distintive del Consiglio Nazionale:

  • proporre all’Assemblea il Presidente, nonché il relativo programma di attività;
  • eleggere fra i propri membri i due Vice Presidenti, su proposta del Presidente;
  • eleggere fra i propri membri 3 (tre) componenti della Giunta Esecutiva;
  • nominare e revocare il Direttore della Confederazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
  • curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea;
  • deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
  • proporre all’Assemblea il Bilancio Consuntivo e la Delibera Contributiva e approvare il Bilancio Preventivo;
  • indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;
  • deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini della Confederazione;
  • deliberare sulle domande di adesione;
  • formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche dello Statuto;
  • approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
  • determinare i criteri per l’organizzazione e la disciplina delle rappresentanze di settore ed istituire il prescritto regolamento;
  • deliberare sui ricorsi contro le sanzioni proposte dalla Giunta Esecutiva;
  • esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.