Art. 13 – Commissione di Designazione

- Procedura di designazione ed elezione -

La Commissione è composta da tre membri scelti tra i Presidenti delle Federazioni Regionali numericamente più rappresentative e/o soggetti particolarmente rilevanti nello specifico ambito sindacale.
La Commissione deve insediarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.
Le consultazioni della Commissione hanno una durata fino a 6 settimane e devono riguardare un’ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.
Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l’invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi.
La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni.
Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su un massimo di tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni.
La relazione viene sottoposta al Consiglio Nazionale che designa il candidato Presidente da sottoporre per l’elezione, all’Assemblea.
Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.