Art. 6 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall’appartenenza a C.A.I..
Essi partecipano e intervengono all’Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi Associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.
Le Federazioni Regionali ed i Soci Aggregati partecipano e intervengono all’Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

  • di avere attestata l’adesione di appartenenza a C.A.I., predisposta dall’Associazione a firma del Presidente;
  • di utilizzare il Logo e i segni distintivi di C.A.I., secondo le disposizioni dalla stessa impartite.
  • L’adesione a C.A.I., comporta l’obbligo di accettare il presente Statuto ed il Regolamento di Attuazione, nonché ottemperare alle delibere degli Organi Direttivi e di Controllo.

In particolare, i soci devono:

  • versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
  • partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all’Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
  • non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da C.A.I., senza un preventivo coordinamento con la Confederazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione l’utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
  • fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro Soci e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci non possono, inoltre, aderire sindacalmente ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Nazionale concorrenti.