Art. 7 – Sanzioni

E’ sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni vengono deliberate dalla Giunta Esecutiva e rapportate alla gravità degli inadempimenti. Sono ricorribili, con effetto non sospensivo, al Consiglio Nazionale nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.
Le tipologie, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.