Art. 9 – Assemblea

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell’Assemblea.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il mese di Giugno per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento e in via straordinaria si riunisce in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.
I soci intervengono in Assemblea direttamente tramite il proprio legale rappresentante o a mezzo propri rappresentanti muniti di specifica delega a firma del legale rappresentante o per delega a firma del legale rappresentante, conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ognisoggetto iscritto.
I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto ed intervento.
I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.
I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato nell’anno precedente secondo la seguente progressione:

  • sino al contributo minimo sarà assegnato 1 voto;
  • dal contributo minimo e sino a 2 volte sarà assegnato un voto aggiuntivo se è stato versato il contributo minimo o una frazione almeno pari alla metà;
  • da 2 volte il contributo minimo e sino a 4 volte, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5%, o frazione almeno pari alla metà;
  • da 4 volte il contributo minimo e sino a 8 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione almeno pari alla metà;
  • da 8 volte il contributo minimo e sino a 16 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 50%, o frazione almeno pari alla metà;
  • oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 75%, o frazione almeno pari alla metà.

Ai soci che alla data dell’Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.
All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle Federazioni Regionali, il Rappresentante Nazionale delle Sezioni di Settore, i Revisori dei Conti ed il Direttore Generale.
Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.
Sono competenze distintive dell’Assemblea:

  • eleggere il Presidente, i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, i Revisori dei Conti ed approvare il relativo programma di attività;
  • determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Confederazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
  • approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
  • modificare il presente Statuto;
  • deliberare lo scioglimento della Confederazione e nominare uno o più liquidatori;
  • deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.