Art. 17 – Bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio preventivo e consuntivo normalmente sono redatti per ciascun anno solare. Essi sono costituiti dal conto economico, dal prospetto delle fonti e degli impegni e il consuntivo dallo stato patrimoniale.
Il bilancio preventivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio nazionale entro la fine dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.
Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all’approvazione dell’Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Nazionale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori dei Conti un mese prima dell’Assemblea chiamata ad approvarlo.
Durante i 15 giorni precedenti l’Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Sede della Confederazione affinché gli associati possano prenderne visione.