Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti; questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo con priorità in ordine di età anagrafica. Uno dei membri del collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea; i suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere elette anche persone estranee alla Confederazione; in tal caso il Consiglio nazionale deve determinarne gli emolumenti.
I Revisori dei Conti vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.