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La lingua italiana si è evoluta nel corso di molti secoli, a
partire dalla base latina, e ha seguito lo sviluppo delle
popolazioni che, via via, hanno iniziato a parlarla e a
scriverla, arricchendosi di termini provenienti da altre culture.
L’estrema varietà del linguaggio e le innumerevoli sfumature
assunte dal nostro ricco vocabolario, ognuna delle quali può
assumere vari significati che identificano concetti diversi, si è
innestata in un ordinamento giuridico, anch’esso derivato da
quello latino, fondato soprattutto sulle leggi. Una caratteristica
dei popoli neolatini, quindi, che li distingue dagli altri (come
quelli anglosassoni) dove le leggi si limitano alla fissazione di pochi
principi fondamentali e sono poi i giudici, con le loro sentenze
più precise, acute e condivise, a creare la dottrina giuridica.
Entrambe le impostazioni funzionano e spesso si influenzano
a vicenda, nel senso che anche in Italia le sentenze contano,
ma solo dove manca la legge o le sue interpretazioni ufficiali.
Questa premessa ci serve per capire che ogni parola ha il suo
significato giuridico e che, se ci si limita a leggere una norma,
senza analizzarla nei suoi più profondi significati, si rischia di
andare fuori strada. La domanda iniziale ci impone di capire
cosa sia l’impresa agromeccanica: un’espressione adottata dal
legislatore in varie occasioni e contesti – dal carburante agricolo
alla circolazione stradale – ma di cui non è mai stata data una
definizione precisa.
È stata definita, questo sì, cosa sia l’attività agromeccanica, da
parte di uno dei decreti di attuazione della cosiddetta “legge di
orientamento e modernizzazione dell’agricoltura”, il n. 99 del
2004, lo stesso decreto che ha definito l’imprenditore agricolo
e la società agricola. Si noti la differenza: il legislatore ha definito
con ogni cura i requisiti e le caratteristiche di due diverse tipologie
di imprese che operano nei processi produttivi agricoli,
ma per gli agromeccanici si è limitato a descrivere solo l’attività
esercitata, senza entrare nell’aspetto soggettivo.
Non è stata una svista: le leggi si scrivono a ragion veduta, e in
particolare quelle che applicano il codice civile, che nel nostro
caso aveva subito varie modifiche (appena pochi anni prima,
con il decreto legislativo n. 228/2001), rispetto alla definizione di
impresa agricola. Sembra quasi che il legislatore si sia astenuto
dal chiarire quale fosse la natura dell’imprenditore, e questo
deve indurci a riflettere sulle motivazioni: nell’ambito dell’attività
agromeccanica coesistono diverse imprese e diverse figure imprenditoriali,
ciascuna con le sue caratteristiche. Esiste l’impresa
agromeccanica “pura”, che esercita solo questa attività, ma se
si guarda ai soggetti ci possono essere delle differenze: oltre
alla ditta individuale, inquadrata come artigiana, una società
può assumere diversi inquadramenti in relazioni alle qualifiche
dei singoli soci. La società può essere artigiana, ma solo se lo è
la maggioranza dei soci; diversamente può assumere un altro
stato giuridico, anche in relazione alla dimensione aziendale.
Nello svolgimento di più attività, come lo sgombero della neve, il
movimento terra, i servizi di tutela e manutenzione del territorio,
i trasporti, si considera quella economicamente prevalente.
Seguendo questo metro di giudizio potrebbe essere agromeccanica
un’impresa il cui fatturato è minoritario rispetto all’insieme
delle altre, ma se restiamo nel campo delle attività indicate
nell’art. 2195 del codice civile, definite “commerciali” e quindi
non agricole, non ci sono differenze a livello amministrativo.
Le cose si complicano se le “altre” attività sono comprese fra
quelle agricole, potenzialmente soggette a regimi fiscali e
contabili diversi da quelli ammessi per le imprese di servizi. Per
queste imprese sono infatti previsti due diversi regimi amministrativi:
quello della connessione, in cui l’attività agromeccanica
viene svolta con le stesse persone, macchine e mezzi organizzativi
dell’impresa agricola, e quello “analitico” in cui i beni e i
relativi costi sono tenuti separati da quelli usati in agricoltura.
Nel primo caso i corrispettivi incassati sono ridotti di una certa
percentuale che tiene sommariamente conto dei costi, nel
secondo – fiscalmente più favorevole – è possibile detrarre
analiticamente tutti i costi. La casistica citata ci mostra ben 4
diverse tipologie di imprese, se escludiamo le differenze fra individuali
e societarie, giuridicamente capaci di esercitare l’attività
agromeccanica: una differenziazione che si può riscontrare
anche negli effetti pratici, come i costi amministrativi, fiscali e
previdenziali.
Di qui si può arrivare a capire perché manchi ad oggi una definizione
precisa dell’imprenditore agromeccanico, rispetto alla
“semplicità” di limitarsi alla definizione dell’attività esercitata.
Come sindacato imprenditoriale maggiormente rappresentativo
dobbiamo tenere presenti queste diversità, affinchè possano
essere ricomprese in un albo inclusivo, che valorizzi la professionalità
degli agromeccanici certificando, fra l’altro, il rispetto
delle normative trasversali al mondo agromeccanico, oltre a
quelle proprie della specifica categoria di appartenenza.
Agromeccanici
identità
e professionalità
• Gianni Dalla Bernardina
Presidente CAI Agromec








