Circolare n.
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La SEAC, dalla quale, da vari anni riceviamo informative in materia fiscale, ne ha di recente predisposta una riguardante, in maniera specifica, la nuova definizione di imprenditore agricolo e le conseguenze determinate da quest'ultima sul trattamento fiscale di alcune attività, che le modificazioni apportate all'art. 2135 del C.c. inseriscono appunto fra quelle "connesse".



