CIRC. 319 - FISCALE (IVA) - IVA - La nota di variazione per procedure esecutive infruttuose - Ulteriori chiarimenti dell'agenzia delle entrate. - n.319

Circolare n. 
319

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di una specifica richiesta proposta nell'ambito del nuovo diritto d'interpello ex art. 11, L. n. 212/2000, interviene con ulteriori precisazioni in merito agli adempimenti del curatore fallimentare a seguito dell'emissione da parte del creditore della nota di variazione che consente il recupero dell'IVA anticipata all'Erario e non riscossa dal proprio cliente. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/72, modificato dalla L. n. 140/97, consente al creditore di operare una variazione in diminuzione dell'imposta in caso di "mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose".

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