Circolare n.
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Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, con la sola esclusione dei "piccoli imprenditori", hanno l'obbligo di tenuta del libro degli inventari di cui all'art. 2214, C.c., nel quale vanno riportate all'inizio dell'esercizio dell'impresa e, successivamente, ogni anno, l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'impresa.



