Circolare n.
47/2002
L'Agenzia delle Entrate ha esplicitamente riconosciuto che l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (da versare in acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo con il mod..F24) è compensabile, al di fuori del limite di compensazione di 1 miliardo di lire, con il credito di imposta concesso a fronte dell'anticipo dell'IRPEF sui TFR versati negli anni 1997 e 1998.



